Con la Deliberazione del 19 giugno 2026 la COVIP ha emanato le Direttive operative sull’adesione automatica introdotta dalla L. 199/2025. La novità principale riguarda i neo-assunti del settore privato: dal 1° luglio 2026 l’iscrizione alla previdenza complementare scatta per legge al momento dell’assunzione. Il lavoratore ha 60 giorni per esprimere una scelta diversa. Se non lo fa, il meccanismo si consolida in automatico. Ma cosa cambia concretamente a seconda di ciò che il dipendente decide — o non decide — di fare?
1. Il punto di partenza: l’adesione automatica nasce alla firma del contratto
La L. 199/2025, modificando l’art. 8, comma 7, del D.Lgs. 252/2005, ha introdotto un meccanismo radicalmente diverso dal precedente silenzio-assenso. Con il vecchio sistema il lavoratore aveva sei mesi per decidere, e solo il decorso del termine faceva scattare la devoluzione del TFR. Con il nuovo sistema l’adesione alla previdenza complementare è già operante dal giorno zero: è la rinuncia, semmai, a dover essere espressa entro 60 giorni.
Questo cambia la prospettiva operativa del datore di lavoro: non si tratta più di attendere l’inerzia del lavoratore, ma di gestire un’adesione già in corso che il dipendente può eventualmente disattivare.
| DECORRENZA | Le nuove regole si applicano alle assunzioni dal 1° luglio 2026. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 continua a valere la disciplina previgente (silenzio-assenso a sei mesi, TFR al comparto garantito). |
2. Chi è soggetto all’obbligo di scelta entro 60 giorni
Non tutti i neo-assunti rientrano nel meccanismo dell’adesione automatica. È fondamentale che il datore di lavoro sappia distinguere le posizioni prima ancora di consegnare il modulo informativo.
| Tipologia di lavoratore | Condizione richiesta | Adesione automatica |
| Prima assunzione in assoluto come lavoratore dipendente | Nessuna — è sufficiente la prima assunzione | ✓ Opera |
| Non prima assunzione — nuovo rapporto dal 01/07/2026 | Già iscritto a previdenza complementare con versamento di TFR | ✓ Opera |
| Non prima assunzione — ha perso requisiti del fondo precedente | Non ha riscattato interamente la posizione | ✓ Opera |
| Non prima assunzione | Iscritto a previdenza complementare con soli contributi (senza TFR) | ✗ Non opera |
| Non prima assunzione | Aveva posizione aperta ma l’ha interamente riscattata | ✗ Non opera |
| Qualsiasi tipologia | Contratto a tempo determinato inferiore a 60 giorni | ✗ Non opera |
3. Le scelte del dipendente: cosa cambia — e cosa no
Il cuore operativo della nuova disciplina sta in ciò che accade a seconda della scelta espressa (o non espressa) dal lavoratore. La tabella seguente riassume le quattro opzioni disponibili per i soggetti rientranti nell’adesione automatica.
| Scelta del lavoratore | Effetto sul TFR | Effetto sulla contribuzione | Decorrenza |
| Silenzio (nessuna scelta) | TFR intero al fondo contrattuale di riferimento (o COMETA in assenza di accordi) | Contributo datoriale + contributo lavoratore (salvo RAL < assegno sociale) | Data di assunzione. Versamenti dal mese successivo ai 60 gg, comprensivi di tutto il periodo |
| Esplicita: destina TFR al fondo pensione chiuso | TFR alla forma complementare indicata (già aderente o nuova iscrizione) | Contribuzione prevista dal CCNL per quel fondo | Data di assunzione (efficacia ex tunc della rinuncia all’automatismo) |
| Esplicita: destina TFR al fondo pensione aperto | TFR alla forma complementare aperta indicata | Contribuzione eventualmente prevista dagli accordi | Data di assunzione (efficacia ex tunc) |
| Esplicita: lascia TFR in azienda | TFR rimane in azienda / Fondo Tesoreria INPS (L. 296/2006 come mod. da L. 199/2025) | Nessuna contribuzione a previdenza complementare | Data di assunzione (efficacia ex tunc della rinuncia) |
4. Il silenzio: cosa cambia rispetto al regime previgente?
La domanda più frequente che ci si pone è questa: se il dipendente non fa nulla, cosa cambia rispetto a prima? La risposta è articolata.
Ciò che rimane uguale: anche con il vecchio meccanismo del silenzio-assenso il TFR finiva alla previdenza complementare. L’esito finale — TFR al fondo contrattuale — è lo stesso.
Ciò che cambia in modo sostanziale:
- La decorrenza dell’adesione: con il vecchio sistema partiva dal momento in cui scattava il silenzio-assenso (dopo 6 mesi); con il nuovo sistema decorre dalla data di assunzione, anche se i versamenti vengono effettuati solo dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.
- La contribuzione: il vecchio meccanismo prevedeva solo la devoluzione del TFR. Il nuovo meccanismo aggiunge il versamento del contributo datoriale e, salvo eccezioni legate alla RAL, anche di quello del lavoratore, sempre dalla data di assunzione.
- Il termine di riflessione: da 6 mesi si passa a 60 giorni.
5. La scelta esplicita: la rinuncia all’automatismo è un atto formale
Se il lavoratore decide di non conferire il TFR alla forma di destinazione automatica — sia che voglia un fondo diverso, sia che voglia tenere il TFR in azienda — sta tecnicamente rinunciando all’adesione automatica. Questa rinuncia:
- deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro (atto unilaterale recettizio);
- ha efficacia ex tunc: si considera come se l’adesione automatica non avesse mai avuto luogo;
- deve essere espressa entro 60 giorni dalla data di assunzione.
Il lavoratore può in alternativa indicare di voler destinare solo una percentuale del TFR alla forma di riferimento automatica, se gli accordi collettivi lo prevedono. Il residuo rimane regolato dall’art. 2120 c.c.
6. Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro è il perno operativo del sistema. I suoi obblighi si articolano in tre momenti distinti.
Al momento dell’assunzione
- Consegnare l’informativa dettagliata (nuovo modulo TFR2 -> si verrà istituito il modello TFR3) su: accordi collettivi applicabili, meccanismo di adesione automatica, forma pensionistica di destinazione, scelte disponibili e termine di 60 giorni.
- Per i lavoratori non di prima assunzione: acquisire dichiarazione su iscrizione in corso con versamento di TFR.
- Verificare preventivamente che la forma pensionistica di destinazione sia adeguata alle Istruzioni COVIP sui percorsi di investimento ex art. 8, comma 9.
- Conservare prova della consegna dell’informativa.
Entro i 60 giorni
- Raccogliere l’eventuale rinuncia o scelta alternativa del lavoratore.
- Se il CCNL esclude versamenti durante il periodo di prova: versare comunque il TFR dalla data di assunzione; i contributi partiranno solo al superamento della prova.
Dopo i 60 giorni
- Avviare i versamenti al fondo (TFR + contributi), comprensivi di tutto quanto dovuto dalla data di assunzione.
- Comunicare l’adesione alla forma pensionistica di destinazione (comma 7-quinquies).
7. Casistiche particolari da gestire con attenzione
| Caso | Regola applicabile |
| Contratto < 60 giorni | Adesione automatica non si applica: il lavoratore non avrebbe tempo sufficiente per la riflessione |
| Rapporto cessa prima dei 60 giorni | Adesione automatica non produce effetti, indipendentemente da quanto maturato |
| Sospensione dell’attività lavorativa | Non sospende il computo dei 60 giorni |
| Periodo di prova con CCNL che esclude versamenti | TFR versato dalla data di assunzione; contributi solo dopo il superamento della prova |
| RAL inferiore all’assegno sociale annuo | Il lavoratore può dichiarare di non voler versare la propria quota contributiva entro i 60 giorni |
| Assenza di accordi collettivi | Destinazione residuale a COMETA (D.M. 85/2020). Solo TFR, nessuna contribuzione datoriale o del lavoratore |
| Più fondi applicabili in azienda | Priorità: 1) accordo aziendale; 2) fondo con il maggior numero di iscritti alla data di assunzione |
8. Conclusioni
La riforma dell’adesione automatica è più di un aggiornamento procedurale: cambia la logica di fondo del rapporto tra lavoratore, datore di lavoro e previdenza complementare. L’adesione non è più un esito eventuale dell’inerzia, ma il punto di partenza da cui il dipendente può deviare.
Per il consulente del lavoro e per il responsabile HR, il messaggio operativo è chiaro: la gestione dei primi 60 giorni dall’assunzione diventa critica. L’informativa deve essere corretta e documentata, la forma pensionistica deve essere stata verificata, e il flusso di versamenti deve essere predisposto in anticipo. Si pone in evidenza la necessità che l’informativa debba produrre una esplicita scelta per evitare contestazioni da parte del lavoratore che, non avendo ricevuto informazione adeguata, scopre a distanza di mesi di essere iscritto a un fondo che non aveva scelto.
