A partire da maggio 2026, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62 (vigente dal 1° maggio 2026), i datori di lavoro hanno l’obbligo di integrare i prospetti paga con nuove informazioni specifiche.
In particolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2 del decreto, nei prospetti paga (di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4) occorre indicare:
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato al rapporto di lavoro.
- Il codice alfanumerico unico che identifica tale contratto, assegnato ai sensi dell’articolo 16-quater del decreto-legge n. 76/2020.
Questa disposizione mira a rafforzare la trasparenza e a consentire un monitoraggio più efficace dell’effettiva applicazione dei contratti collettivi, contrastando fenomeni di dumping contrattuale e retributivo.
Si segnala inoltre che, nell’ambito degli obblighi di informazione verso il lavoratore, il medesimo codice alfanumerico del CCNL deve essere inserito anche nel contratto di lavoro o nella documentazione di assunzione. Per quanto riguarda specificamente i rider delle piattaforme digitali, è previsto l’obbligo di consegna del Libro Unico del Lavoro (LUL) con annotazioni analitiche sulle consegne effettuate, ma tale obbligo decorrerà dal 1° luglio 2026.
L’indicazione corretta del codice è utilizzata dagli enti preposti (INPS, INL, CNEL e Ministero del Lavoro) per il monitoraggio dell’applicazione dei contratti e per la verifica dei presupposti per l’accesso a benefici normativi, contributivi o economici. Di conseguenza, la mancata o errata indicazione del codice può compromettere la possibilità per il datore di lavoro di godere degli esoneri e dei bonus previsti, come il Bonus Donne 2026, il Bonus Giovani 2026 o il Bonus ZES 2026, poiché tali benefici sono subordinati all’applicazione di trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi corretti.
