Chi ha un’auto aziendale in uso promiscuo — o gestisce le buste paga di chi ce l’ha — deve fare i conti con una novità arrivata a Ferragosto: il Decreto Omnibus dell’8 agosto 2026 (D.Lgs. n. 148/2026) ha aggiunto due correzioni al calcolo del fringe benefit auto che, in alcuni casi, possono far salire di parecchio l’imponibile in busta paga.
La buona notizia è che le regole di base restano quelle che già conoscevamo. La novità riguarda due situazioni specifiche, ma molto comuni: le auto “datate” e le auto con optional extra.
Le regole di base non cambiano
Il calcolo del fringe benefit auto continua a partire da lì: si prende il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI per quel modello, lo si moltiplica per 15.000 km convenzionali all’anno, e si applica una percentuale che dipende dal tipo di alimentazione:
– 10% per le auto elettriche
– 20% per gli ibridi plug-in
– 50% per le auto a benzina, diesel o full hybrid
Fin qui, nessuna sorpresa: sono le stesse percentuali già in vigore dal 2025.
Le due novità del correttivo
Il Decreto Omnibus introduce due maggiorazioni che si applicano *dopo* aver calcolato il valore base:
1. Auto con più di 5 anni sulle spalle. Se sono passati più di cinque anni dalla prima immatricolazione, il valore imponibile aumenta del 50%. In pratica, un’auto aziendale “anziana” pesa la metà in più sulla busta paga rispetto a un’auto nuova con lo stesso costo chilometrico ACI.
2. Optional non conteggiati dalle tabelle ACI. Se l’auto ha allestimenti o accessori che non rientrano nelle tabelle ACI standard — e che non sono stati pagati direttamente dal dipendente — scatta una maggiorazione forfettaria del 5%.
Attenzione: le due maggiorazioni si sommano. Un’auto vecchia di sette anni con optional extra può quindi arrivare a un valore imponibile superiore del 57,5% rispetto al calcolo “base”.
Un esempio pratico
Prendiamo un ibrido plug-in con costo chilometrico ACI di 0,60 €/km, immatricolato sei anni fa, con optional non a listino ACI:
Base ACI -> 0,60 € × 15.000 km = 9.000 €
Valore fringe benefit (20%) -> 9.000 € × 20% = 1.800 €
+ maggiorazione anzianità (+50%) -> 1.800 € × 1,50 = 2.700 €
+ maggiorazione optional (+5%) -> 2.700 € × 1,05 = 2.835 €
Un’auto elettrica nuova, a parità di costo ACI, resterebbe invece a circa 900 € annui: la differenza si vede tutta.
Perché conviene controllare il plafond welfare
C’è un ultimo passaggio, spesso sottovalutato: il fringe benefit auto non va guardato da solo, ma sommato a tutti gli altri fringe benefit che il dipendente riceve nell’anno (welfare vario, polizze, eccetera). Se il totale supera la soglia di esenzione 1.000 €, che sale a 2.000 € per chi ha figli fiscalmente a carico, l’intero importo diventa imponibile, non solo la parte che eccede la soglia. È una regola che vale da sempre, ma con le nuove maggiorazioni diventa più facile sforare senza accorgersene.
Cosa fare in pratica
Per i consulenti del lavoro e gli uffici HR, la cosa più concreta da fare ora è passare in rassegna il parco auto aziendale e segnalare ai clienti/all’azienda le situazioni a rischio: veicoli con più di cinque anni dalla prima immatricolazione, o con allestimenti particolari, che finora rientravano comodamente nel plafond e che ora potrebbero sforarlo.
Come si verifica in pratica l’anzianità del veicolo
Su questo punto vale la pena essere precisi, perché è facile errare i calcoli.
Quale data conta. È la data di prima immatricolazione del veicolo, non la data in cui è stato assegnato al dipendente. Se un’auto viene riassegnata a un altro dipendente, l’anzianità non si azzera: la maggiorazione “segue” il veicolo, non il contratto di assegnazione. Vale anche per le auto del “vecchio regime” (concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, o ordinate entro il 2024 e consegnate nel 2025): anche per queste si conta sempre dalla prima immatricolazione.
Come si conta gli anni. Qui la regola è per anno solare, non per anniversario esatto giorno per giorno. La maggiorazione scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il veicolo compie il quinto anno dalla prima immatricolazione (in altri termini: decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo all’immatricolazione). Concretamente:
– Auto immatricolata nel 2020 → il quinto anno è il 2025 → la maggiorazione si applica dal 1° gennaio 2026, per tutto l’anno.
– Auto immatricolata nel 2021 (che sia gennaio o dicembre non cambia nulla) → il quinto anno è il 2026 → la maggiorazione scatterà solo dal 1° gennaio 2027, non nel 2026.
Non conta quindi il mese o il giorno preciso di immatricolazione all’interno dell’anno: conta solo l’anno solare. Per verificare se un veicolo è “dentro” o “fuori” basta guardare l’anno di immatricolazione e confrontarlo con l’anno di calcolo: se la differenza è superiore a 5, la maggiorazione si applica per l’intero anno in corso.
Da quando vale, anche per le auto già assegnate. La maggiorazione si applica dal periodo d’imposta 2026 a prescindere da quando l’auto è stata assegnata: riguarda tutto il parco auto già in circolazione che supera i 5 anni, non solo le assegnazioni nuove del 2026. Per questo, come vedremo, servono i conguagli anche su contratti già in corso da tempo.
Attenzione ai conguagli: la norma vale per tutto il 2026
C’è un aspetto operativo che vale la pena mettere in evidenza subito: le nuove maggiorazioni non partono da agosto, quando il decreto è entrato in vigore, ma si applicano a tutto il periodo d’imposta 2026. Per chi ha già elaborato le buste paga di gennaio-agosto con le vecchie regole, questo significa dover ricalcolare il fringe benefit e conguagliare la differenza di imposte e contributi nelle prossime buste paga: a regime, le maggiori trattenute ridurranno la retribuzione netta del dipendente.
C’è anche una precisazione importante sulla maggiorazione optional, perché è facile fraintenderla: la clausola di salvaguardia non significa che si possa evitare il 5% per il futuro. Riguarda solo il passato. In dettaglio:
– Per i veicoli del regime transitorio (contratti/ordini 2020-2024), la maggiorazione del 5% sugli optional si applica comunque dal 1° gennaio 2026 in avanti, esattamente come per tutti gli altri veicoli.
– La salvaguardia copre solo il periodo fino al 31 dicembre 2025: qualunque criterio il datore di lavoro abbia seguito fino a quella data per tassare (o non tassare) gli accessori resta valido così com’è — non va rivisto, non genera conguagli per gli anni passati, e non dà diritto a rimborsi di eventuali maggiori imposte già versate.
In pratica: sul passato non si torna indietro, qualunque cosa si sia fatto; ma dal 2026 il 5% sugli optional extra tabelle ACI va applicato su tutti i veicoli, comprese le auto del regime transitorio.
In pratica, per ogni veicolo in flotta conviene verificare: l’anno di prima immatricolazione, se rientra nel regime transitorio, e se il fringe benefit già trattenuto nei mesi scorsi va rivisto.
È auspicabile attendersi ulteriori circolari chiarificatrici dall’Agenzia delle Entrate.
Riferimento normativo: D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (Decreto Omnibus correttivo), art. 2, in vigore dal 12 agosto 2026, applicabile dal periodo d’imposta 2026.
