Con la Circolare n.3 del 10 febbraio 2026, il Ministero del Lavoro ha fornito le nuove istruzioni operative per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria destinato ai lavoratori dipendenti di aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015.
L’intervento del Ministero giunge in conseguenza delle modifiche apportate dalle Legge di Bilancio 2026 (art.1, comma 165, Legge n.199/2025), la quale ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro per il completamento dei piani di recupero occupazionale, abrogando il tradizionale riparto preventivo delle risorse tra le Regioni mediante Decreto Interministeriale.
La gestione dello stanziamento previsto diventa quindi “accentrata”, con la conseguenza che, ai fini dell’autorizzazione della misura, non sarà più necessario verificare la disponibilità delle singole quote regionali o l’eventuale presenza di residui, in quanto sarà sufficiente la capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla Norma. Le nuova modalità di gestione consentirà quindi di evitare sovrastime regionali del fabbisogno e la conseguente formazione di risorse inutilizzate a svantaggio di territori che invece potrebbero averne bisogno.
Sotto il profilo soggettivo, la misura continua a essere destinata alle imprese e ai lavoratori in possesso dei requisiti ordinariamente previsti per la CIGS, purché operanti in territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n.83/2012 e dei successivi accordi di programma.
Il trattamento di CIGS in commento può quindi essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, a favore delle imprese che abbiano già esaurito i normali strumenti di integrazione salariale oppure e che non possano accedere a ulteriori trattamenti per assenza dei requisiti richiesti dalle causali ordinarie.
Resta confermata invece la durata massima di 12 mesi per ciascun anno di riferimento e la necessità di svolgere un esame congiunto, con la partecipazione del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle organizzazioni sindacali, finalizzato alla stipula di uno specifico Accordo. Il Testo dell’accordo sottoscritto in sede ministeriale assume una funzione centrale: oltre alla definizione del percorso di recupero occupazionale, dovrà contenere infatti la quantificazione dell’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, elaborata dall’impresa sulla base dei parametri annualmente comunicati dall’INPS.
L’istanza di accesso dovrà essere presentata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e dovrà essere corredata, tra l’altro, da una relazione tecnica contenente l’espressa dichiarazione dell’impossibilità di ricorrere ad altri strumenti di integrazione salariale.
Viene infine confermata la possibilità di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps a favore dei lavoratori coinvolti nel programma di CIGS. Tale possibilità, riservata alle imprese che vertono in serie e documentate difficoltà finanziarie dovranno inviare l’istanza anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente
