Previdenza complementare: portabilità del contributo datoriale e autonomia negoziale

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ha modificato l’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005, eliminando il riferimento ai limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Con questo intervento viene ampliata la libertà di scelta del lavoratore nella destinazione della propria posizione previdenziale.

In particolare, decorsi due anni di partecipazione al fondo, il lavoratore potrà trasferire la posizione individuale maturata presso qualsiasi forma pensionistica complementare presente sul mercato, continuando a beneficiare del contributo a carico del datore di lavoro.

La nuova disciplina riguarda la cosiddetta “portabilità del contributo datoriale”, ossia la possibilità per il lavoratore di ricevere il contributo versato dal datore di lavoro anche in caso di trasferimento della propria posizione previdenziale verso un fondo pensione diverso da quello negoziale di riferimento previsto dal contratto collettivo.

L’applicazione della portabilità è prevista a decorrere dal 31 ottobre 2026, a seguito del differimento disposto dal Decreto-Legge n. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/2026. Il differimento si era reso necessario anche a seguito di pareri contrari delle parti sociali relativi all’autonomia negoziale di tale fattispecie. Si auspicava un intervento chiarificatore della COVIP a riguardo.

Superata la fatidica data del 31 ottobre 2026, ci troviamo a fare i conti con un’applicazione tutt’altro che chiara. Ad oggi la risposta orientata è per il no, anche perché mancano le modalità operative dai vari fondi. D’altronde, lo scorso 19 ottobre 2026 Confindustria e Federmanager hanno firmato un accordo per stabilire che il contributo datoriale spetta solo ai dirigenti iscritti a Previndai, di conseguenza, esclude categoricamente la portabilità del contributo a carico. Questo precedente deve portare tutte le parti sociali a definire accordi simili per tutelare ciò che è stato definito negli accordi?

Ma è giusto sostenere che il dipendente possa portare da un’altra parte il contributo datoriale?

Dal mio punto di vista la risposta è NO alla portabilità indiscriminata.

Una norma di legge non dovrebbe mettere in discussione l’autonomia negoziale delle parti sociali: se si dovesse superare questo principio, si aprirebbe un precedente davvero pericoloso per tutto il sistema delle relazioni industriali.

Ci sono settori (come quello bancario o assicurativo) in cui il contributo datoriale alla previdenza complementare rappresenta un vero e proprio welfare benefit legato all’appartenenza a quel determinato comparto. Consentire di portarlo fuori verso forme individuali (fondi aperti o PIP) a mera scelta del dipendente rischia di:

  • Depotenziare il ruolo della contrattazione collettiva, svuotando di significato le tutele concordate tra datori e sindacati.
  • Frenare i futuri accordi di secondo livello o di settore, poiché le aziende potrebbero essere riluttanti a negoziare contributi più generosi se questi ultimi potessero poi “migrare” al di fuori del perimetro contrattuale.
  • Danneggiare la collettività dei lavoratori, riducendo la forza negoziale e le condizioni di favore ottenute dai fondi negoziali nei confronti dei gestori.

Infine, una riflessione di sistema: l’introduzione di norme di questo tipo lascia quasi pensare che le risorse pubbliche a sostegno di imprese e lavoratori siano ormai ridotte ai minimi termini, spingendo a cercare soluzioni “a costo zero” per lo Stato che finiscono però per disarticolare equilibri contrattuali consolidati.

La tutela dei lavoratori passa per il rafforzamento dei fondi negoziali e della contrattazione, non per la loro deregolamentazione.

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