Gli incentivi all’occupazione giovanile e femminile rappresentano un’importante opportunità per le imprese che mirano ad espandere il proprio organico. Le recenti circolari INPS, in particolare la n. 90/2025 e la n. 91/2025, hanno fornito indicazioni operative cruciali per l’accesso a questi benefici, introducendo tuttavia alcuni aspetti di complessità, specialmente per quanto riguarda il calcolo e il mantenimento dell’incremento occupazionale netto. Il presente articolo si propone di fare chiarezza su tali aspetti, analizzando i criteri di calcolo e le verifiche periodiche necessarie per la corretta fruizione degli esoneri.
La circolare INPS n. 90/2025 fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero del 100% dei contributi per chi assume a tempo indeterminato giovani sotto i 35 anni. L’esonero si applica anche alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, ha una durata di 24 mesi e un limite di 500 euro mensili aumentato a 650 per le assunzioni nell’area ZES del Mezzogiorno.
La circolare INPS 91/2025 fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero del 100% dei contributi per le assunzioni di donne prive di impiego da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti nell’area ZES del Mezzogiorno) oppure se l’assunzione avviene in settori ad alta disparità occupazionale di genere, individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Per entrambe le agevolazioni, l’ottenimento del beneficio è subordinato al rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del comma 3 dell’articolo 23 del Decreto Coesione. Tali disposizioni stabiliscono che l’assunzione o la trasformazione del contratto deve generare un incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell’incentivo.
Le circolari, dal mio punto di vista, non sono del tutto chiare sui criteri di calcolo e sulle verifiche periodiche della forza occupazionale. Cerchiamo di effettuare un focus sulle indicazioni fornite in circolare cercando di determinare un criterio di calcolo valido analizzando le varie parti del documento.
Circolare 90 paragrafo 7.2
“In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato Regolamento (UE) n. 651/2014, l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, deve, infine, come espressamente previsto dall’autorizzazione della Commissione europea (cfr. il punto 49 dell’autorizzazione), comportare un incremento occupazionale netto.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro–anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione”.
Analoghe indicazioni, sono fornite anche dalla Circolare 91/2025 al paragrafo 6.1
“Come anticipato, ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni in trattazione, è necessario altresì rispettare la condizione specificamente prevista dal comma 3 dell’articolo 23 del decreto Coesione, consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
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Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione”.
In base a queste prime indicazioni per giustificare l’avvio del beneficio occorre che l’assunzione determini un aumento della forza lavoro rispetto alla media calcolata in U.L.A. dei 12 mesi precedenti.
Metodo: si confronta la forza del giorno di assunzione con la media ULA dei 12 mesi precedenti l’assunzione
Esempio: dipendente assunto il 09/06/2025 A) Calcolo media ULA dal 09/06/2024 al 08/06/2025 B) Calcolo forza al 09/06/2025 B > A = Avvio beneficio B<=A = Beneficio non fruibile |
Si utilizza la forza del giorno di assunzione in quanto si ritiene che sia uguale alla forza media U.L.A. dell’anno successivo all’assunzione.
Proseguendo con le indicazioni delle circolari si evidenzia quanto segue indicato in entrambe
“Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, come già chiarito nella risposta a interpello n. 34 del 17 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.”
Queste indicazioni obbligano il datore di lavoro ad una verifica annuale per consolidare la legittimità del beneficio fruito.
Metodo: si confronta la media ULA dei 12 mesi precedenti l’assunzione con la media ULA dei 12 mesi successivi l’assunzione
Esempio: dipendente assunto il 09/06/2025 A) Calcolo media ULA dal 09/06/2024 al 08/06/2025 B) Calcolo media ULA dal 09/06/2025 al 08/06/2026 B > A = Incentivo confermato e consolidato B<=A = Incentivo non confermato con restituzione delle somme già fruite |
Proseguendo nell’analisi delle circolari si riscontra quanto segue
Circolare 90 paragrafo 7.2
“Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
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Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.”
Analoghe indicazioni, sono fornite anche dalla Circolare 91/2025 al paragrafo 6.1
“Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.
………..
Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.”
Queste indicazioni introducono un ulteriore controllo mensile per il mantenimento del beneficio. Considerata l’assenza di esempi pratici si propongono tre metodi di calcolo.
Metodo 1: si confronta la media ULA dei 12 mesi precedenti l’assunzione con la media forza del mese
Esempio: dipendente assunto il 09/06/2025 A) Calcolo media ULA dal 09/06/2024 al 08/06/2025 B) Calcolo media del mese di riferimento B > A = Incentivo mensile fruibile B<=A = Incentivo mensile non fruibile |
Metodo 2: si confronta la media ULA dei 12 mesi precedenti l’assunzione con la media ULA dei 12 mesi successivi all’assunzione considerando le movimentazioni dalla data di assunzione fino al mese di riferimento
Esempio: dipendente assunto il 09/06/2025 Mese di riferimento: ottobre 2025 A) Calcolo media ULA dal 09/06/2024 al 08/06/2025 B) Calcolo media ULA proiettata dal 09/06/2025 al 08/06/2026, basandosi sui dati reali fino al 31/10/2025 e proiettando i mesi futuri B > A = Incentivo mensile fruibile B<=A = Incentivo mensile non fruibile |
Nota: Questo metodo tenta di fornire un’indicazione anticipata sulla sostenibilità dell’incremento annuale, sebbene la circolare specifichi che il consolidamento avvenga solo dopo dodici mesi e non basandosi su una “forza lavoro stimata” al momento dell’assunzione.
Metodo 3: si confronta la media ULA dei 12 mesi precedenti l’assunzione con la media ULA del periodo che va dal giorno di assunzione fino al fine del mese di riferimento
Esempio: dipendente assunto il 09/06/2025 Mese di riferimento: ottobre 2025 A) Calcolo media ULA dal 09/06/2024 al 08/06/2025 B) Calcolo media ULA dal 09/06/2025 al 31/10/2025 B > A = Incentivo mensile fruibile B<=A = Incentivo mensile non fruibile |
Nota: Questo approccio fornisce una fotografia dell’incremento occupazionale su un orizzonte temporale più breve e incrementale, utile per il monitoraggio interno.
In sintesi
Verifica | Quando? | Cosa confronta? | Esito |
Iniziale | Al momento dell’assunzione | Forza giorno assunzione vs media ULA 12 mesi precedente assunzione | Avvio beneficio |
Mensile | Ogni mese | Metodo 1: Media mese di riferimento vs media ULA 12 mesi precedente assunzione; Metodo 2: Media ULA 12 mesi successivi assunzione con movimentazione certa fino al mese di riferimento vs media ULA 12 mesi precedente assunzione; Metodo 3: Media ULA del periodo fino al mese di riferimento vs media ULA 12 mesi precedente assunzione | Conferma beneficio mensile |
Annuale | Dopo 12 mesi | Media ULA 12 mesi successivi assunzione vs media ULA 12 mesi precedente assunzione | Conferma o revoca incentivo |
Ulteriori indicazioni di calcolo
I lavoratori a tempo parziale vanno calcolati in proporzione, ad esempio un lavoratore parziale al 40% in forza tutto l’anno viene computato come in 0.40 come U.L.A.
I calcoli dell’incremento occupazionale devono essere effettuati avuto riguardo alla nozione di ‘impresa unica’. Di conseguenza, in presenza di gruppi d’impresa, la media U.L.A. deve includere la forza lavoro di tutte le società collegate.
Le assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella risposta a interpello n. 3/2018, deve essere effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
Le diminuzioni del personale le seguenti motivazioni sono considerate neutre:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Di conseguenza nel caso in cui durante le verifiche mensili, come nell’esempio precedente, il valore di B) è minore di A), al risultato occorre aggiungere le diminuzioni del personale neutre.
Esempio: dipendente assunto il 09/06/2025 Mese di riferimento: ottobre 2025 Media ULA periodo 09/06/2024 al 08/06/2025: 150 Media mese di riferimento: 149 Dimissioni volontarie del mese: 2 Confronto mensile: 149 – 150 = -1 decremento -1 + 2 = 1 valore positivo |
Calcolo U.L.A.
L’ULA è un’unità di misura utilizzata per quantificare il volume di lavoro impiegato in un’impresa in un determinato periodo (solitamente un anno).
Come si calcola:
- 1 ULA corrisponde a un lavoratore a tempo pieno per l’intero anno.
- Per i lavoratori a tempo parziale, stagionali o che non hanno lavorato per tutto l’anno, viene calcolata una frazione di ULA. Il calcolo tiene conto del numero dei giorni in forza e delle ore lavorate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Formula generica: ULA = numero dipendenti x percentuale di tempo lavorato x giorni frazione di anno in forza lavorata. Il risultato va rapportato ai giorni del periodo di osservazione.
(Nr dip x % PT x giorni in forza) / giorni del periodo di osservazione
Nr dip | % PT | Giorni in forza | Giorni periodo | Risultato |
1 | 100 | 365 | 365 | 1 |
1 | 50 | 365 | 365 | 0,5 |
1 | 100 | 180 | 365 | 0,49 |
1 | 50 | 180 | 365 | 0,25 |
Le indicazioni fornite nel presente articolo mirano a offrire una chiave di lettura e un’interpretazione operativa delle Circolari INPS n. 90/2025 e 91/2025 in merito all’incremento occupazionale netto. Data la complessità della materia e l’importanza del rispetto dei requisiti per la fruizione degli incentivi, si raccomanda di consultare sempre gli enti preposti per eventuali chiarimenti o conferme specifiche relative a ciascuna situazione aziendale.