Ricalcolo TFR da parte dell’Agenzia delle Entrate

Può accadere che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed entro 5 anni dalla stessa, il lavoratore riceva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di pagamento relativo alle somme percepite a titolo di TFR. Si tratta di ricalcoli effettuati dall’Amministrazione finanziaria, previsti dalla normativa sul trattamento di fine rapporto.

Vediamo in dettaglio di cose si tratti, quali sono le fonti normative e gli impatti sull’azienda e sul lavoratore.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) costituisce una componente rilevante della retribuzione differita, soggetta a una disciplina fiscale peculiare rispetto agli ordinari redditi di lavoro dipendente. In particolare, la normativa attribuisce all’Agenzia delle Entrate il potere di procedere al ricalcolo dell’imposta sostitutiva applicata sul TFR entro determinati termini, al fine di verificare la correttezza del prelievo.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 19, comma 1, ultimo periodo del DPR n. 917/1986 (TUIR) prevede che:

Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti”.

Con la Circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate viene precisato che la tassazione del sostituto d’imposta applicata sul trattamento di fine rapporto ha carattere provvisorio, l’imposta relativa sarà successivamente riliquidata  da  parte  degli  uffici  finanziari  sulla  base dell’aliquota media  di  tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui  e’ maturato  il  diritto  alla  percezione  e  che  tale previsione si applica soltanto alla   parte   di   prestazione  riferita  all’ammontare  maturato  a decorrere dal 1gennaio 2001.

Il termine in cui l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di ricalcolare l’imposta sulla liquidazione TFR è entro 5 anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del sostituto d’imposta.

Modalità di riliquidazione

  • Il datore di lavoro liquida il TFR applicando l’aliquota media determinata al momento della cessazione.
  • Successivamente, l’Agenzia delle Entrate può, entro 5 anni, emettere un provvedimento di riliquidazione sulla base dei redditi complessivi effettivamente dichiarati dal lavoratore.
  • Il contribuente riceve la comunicazione di riliquidazione e, in caso di maggiori imposte, un avviso di pagamento.

Impatti per aziende e lavoratori

  • Per l’azienda: non vi sono adempimenti ulteriori dopo la liquidazione, salvo dover rispondere a eventuali richieste di chiarimenti documentali.
  • Per il lavoratore: il ricalcolo può determinare un conguaglio a debito (più frequente) o a credito (più raro). Il debito è direttamente richiesto dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, senza coinvolgere il datore di lavoro.

Buone prassi operative

Per ridurre il rischio di contestazioni e differenze in sede di riliquidazione è consigliabile:

  • verificare con attenzione i dati reddituali degli ultimi 5 anni nella fase di calcolo;
  • informare il lavoratore che l’imposta applicata è provvisoria e soggetta a ricalcolo;
  • conservare la documentazione utile (CU, dichiarazioni, prospetti di liquidazione TFR).

Di seguito un fac-simile di comunicazione che può essere fornito al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro

Comunicazione al lavoratore – Informativa su tassazione TFR

Oggetto: Informativa sulla tassazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e possibili ricalcoli da parte dell’Agenzia delle Entrate

Gentile [Nome e Cognome],

in occasione della cessazione del Suo rapporto di lavoro Le comunichiamo che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) Le è stato liquidato applicando la normativa fiscale vigente in materia di tassazione separata (artt. 17 e 19 del TUIR).

Tassazione applicata

Il datore di lavoro ha provveduto a calcolare e trattenere le imposte sul TFR in base alle regole fiscali vigenti, utilizzando i dati retributivi e fiscali disponibili in azienda al momento della cessazione.

Possibile ricalcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate

La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate possa effettuare un ricalcolo dell’imposta entro 5 anni, sulla base dei redditi complessivi da Lei dichiarati.

  • Se dal ricalcolo dovesse emergere un’imposta superiore, Le verrà richiesto il pagamento della differenza direttamente dall’Agenzia.
  • In caso contrario, potrà ricevere un rimborso.

Cosa significa per Lei

  • La tassazione applicata dall’azienda è provvisoria.
  • Eventuali conguagli (a debito o a credito) saranno gestiti esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate.
  • Non sono previsti ulteriori adempimenti da parte della società.

Si consiglia di conservare la presente comunicazione, il prospetto di liquidazione e le Certificazioni Uniche (CU) degli anni precedenti, utili per eventuali verifiche.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti
[Nome Azienda]
[Ufficio HR/Payroll]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *