Trasferte 2025: tracciabilità delle spese e impatto sul reddito del dipendente

(Circolare 15/E/2025)

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Decreto Fiscale hanno infatti riscritto la disciplina dei rimborsi, introducendo un principio cardine:

senza pagamento tracciabile il rimborso diventa reddito imponibile.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole operative con la Circolare 15/E del 22 dicembre 2025, sciogliendo molti dubbi pratici degli uffici paghe.


1. Il nuovo principio: non conta più solo la documentazione, ma come paghi

Dal 2025, per le trasferte effettuate in Italia, i rimborsi di:

  • vitto
  • alloggio
  • taxi e NCC
  • viaggio

sono esenti solo se pagati con strumenti tracciabili.

Se pagati in contanti diventano imponibili fiscale e contributivo.

Strumenti tracciabili ammessi

  • bonifico bancario/postale
  • carta di credito
  • carta di debito
  • prepagate
  • assegni
  • PagoPA / MAV
  • app di pagamento elettronico

L’estratto conto è prova residuale, mentre la ricevuta resta la prova preferibile.


2. Trasferta nel Comune vs fuori Comune: cambia tutto

La vera rivoluzione riguarda le trasferte nello stesso Comune.

Trasferta fuori Comune

È la disciplina “classica”:
le spese possono essere esenti se rispettano i requisiti di legge e — dal 2025 — la tracciabilità.

Trasferta nel Comune

Qui il legislatore resta molto restrittivo:

  • vitto e alloggio → sempre reddito
  • trasporto documentato → esente
  • indennità chilometrica ACI → esente se documentata

3. Novità importantissima: pedaggi e parcheggi diventano spese di viaggio

L’Agenzia supera il vecchio orientamento:

I pedaggi e parcheggi sono ora considerati spese di viaggio, quindi, non formano reddito (se documentati). Le spese di parcheggio devono essere comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

Questo vale sia dentro che fuori Comune.


4. Il sistema di rimborso non salva più dalla tracciabilità

Prima si ragionava così:

  • forfettario → meno controlli
  • analitico → più controlli

Ora non è più vero.

La tracciabilità è obbligatoria indipendentemente dal sistema adottato.


Scheda di sintesi operativa

A) Trasferta fuori Comune (Italia)

SpesaForfettarioMistoAnaliticoContantiTracciabile
Vittoesenteesenteesente❌ imponibile✔ esente
Alloggioesenteesenteesente❌ imponibile✔ esente
Taxi / NCCesenteesenteesente❌ imponibile✔ esente
Trasporto pubblico lineaesenteesenteesente✔ esente✔ esente
Pedaggiesenteesenteesente✔ esente✔ esente
Parcheggiesenteesenteesente✔ esente✔ esente
Altre spese (15,49€)esenteesenteesente✔ esente✔ esente
Imposta soggiornoesenteesenteesente❌ imponibile✔ esente

B) Trasferta nel Comune

SpesaRegola fiscale
Vittoimponibile
Alloggioimponibile
Taxi / NCCesente solo se tracciabile
Trasporto pubblicoesente anche contanti
Indennità chilometrica ACIesente se documentata
Pedaggiesente
Parcheggiesente

C) Trasferte all’estero

La tracciabilità NON è obbligatoria


Impatto pratico per aziende e uffici paghe

Dal 2025 cambia la logica dei controlli:

Prima
➡ controllo sul giustificativo

Ora
➡ controllo sul metodo di pagamento

Di fatto nasce un nuovo obbligo organizzativo:
La procedura trasferte deve rilevare i pagamenti non tracciabili e gestirne automaticamente l’imponibilità fiscale e contributiva.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *