La Legge 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto, per alcuni lavoratori, un limite massimo di retribuzione annua assoggettabile a contribuzione previdenziale. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, viene previsto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo. Detto massimale viene annualmente rivalutata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’ISTAT. Come previsto dalla legge per i nuovi lavoratori (dal 1° gennaio 1996), la pensione viene calcolata esclusivamente in base ai contributi versati (montante contributivo), a differenza del vecchio sistema retributivo (basato sull’ultimo stipendio).

Sono esclusi dall’applicazione del massimale i lavoratori con anche un solo contributo accreditato prima del 1° gennaio 1996. Il massimale vale su base annua, anche in presenza di più rapporti di lavoro o cambio di datore di lavoro.

Una volta raggiunto il massimale cessa l’obbligo contributivo IVS ma restano dovuti eventuali contributi minori (es. NASpI, CUAF, FIS, ecc., se applicabili)

Adempimenti del datore di lavoro

Prima di elencare gli adempimenti a carico del datore di lavoro è opportuno spiegare la piattaforma PRISMA introdotta con la circolare INPS n. 48 del 25 marzo 2024. La piattaforma PRISMA (Prospetto Informativo Sintetico Massimale), disponibile per datori di lavoro e intermediari, ha la finalità di agevolare la corretta applicazione del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/1995.

Come precisato nella circolare menzionata i datori di lavoro devono avere contezza dell’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali acquisendo dal lavoratore una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996.

Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia.

Inoltre, viene precisato che gli obblighi di comunicazione tra lavoratore e datore di lavoro permangono qualora lo status di “vecchio iscritto” (anzianità antecedente al 1° gennaio 1996) sia acquisita a seguito di domanda di riscatto o di accredito figurativo. L’esclusione dell’applicazione del massimale contributivo decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda; pertanto, nell’anno interessato, qualora la domanda venga presentata dopo il superamento del massimale, non è possibile richiedere la restituzione dei contributi già versati oltre il massimale. In caso di più rapporti di lavoro nell’anno con più datori di lavoro il lavoratore deve esibire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle retribuzioni percepite rilasciata dai precedenti datori di lavoro.

Viene infine precisato che le informazioni rilasciate nel prospetto estratto dalla piattaforma PRISMA hanno valore informativo in relazione alle notizie in esso riportate, riferite all’assicurato, e non ha valore certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo. Lo strumento rappresenta un supporto per i datori di lavoro per le proprie valutazioni in merito alla correttezza degli obblighi in materia di adempimento contributivo. Uno dei motivi per cui l’INPS non certifica i dati della piattaforma sono per lo più informatici riportando a titolo esemplificativo domande di accredito figurativo o di riscatto relative a periodi in cui il processo di gestione delle stesse non risulta automatizzato.

Il datore di lavoro quindi deve:

  • Verificare la posizione contributiva in sede assunzione acquisendo dal lavoratore l’autodichiarazione della sussistenza o meno dei requisiti per l’applicazione del massimale contributivo (in allegato un fac-simile di domanda) da confrontare con quanto presente nella piattaforma PRISMA per rafforzare quanto dichiarato dal lavoratore;
  • Richiedere la certificazione delle retribuzioni percepite nell’anno dal precedente datore di lavoro;
  • Monitoraggio mensile del raggiungimento del massimale sommando anche le retribuzioni percepite dai precedenti datori di lavoro;
  • Corretta esposizione in Uniemens degli imponibili soggetti a IVS;
  • Eventuali conguagli: in caso di errore il datore di lavoro deve procedere ad effettuare le regolarizzazioni contributive recuperando o restituendo le contribuzioni non dovute.

Adempimenti del lavoratore

Il dipendente deve:

  • In sede di assunzione dichiarare se privo di anzianità contributiva ante 1996;
  • Comunicare eventuali rapporti di lavoro precedenti in corso nell’anno per il cumulo dell’imponibile previdenziale. Comunicazione che può avvenire o presentando la dichiarazione delle retribuzioni percepite da altro datore di lavoro (in allegato un fac-simile di domanda) o richiedendo al precedente la CU provvisoria da presentare al nuovo datore di lavoro. Tale dichiarazione è utile anche per il controllo del massimale del contributo IVS aggiuntivo.
TipoAnnoValore
Massimale annuo legge 335/19952025120.607,00
Massimale contributo IVS aggiuntivo202555.448,00

Effetti sul cedolino paga e sulla denuncia Uniemens

Una volta raggiunto il massimale annuo:

  • non vengono più trattenuti contributi IVS a carico del dipendente
  • il datore di lavoro non versa la quota IVS datoriale
  • la retribuzione eccedente risulta più “netta” per il lavoratore

In pratica nel mese in cui supera il massimale la contribuzione IVS viene applicata fino al massimale annuo mentre la base imponibile per le contribuzioni minori resta invariata. Dal mese successivo la base imponibile per la contribuzione IVS viene azzerata mentre resta invariata la base imponibile per le contribuzioni minori.

Esempio

10/2025

Mese di superamento del massimale

Retribuzione soggetta: 31690,00

Imponibile applicato IVS: 19282,00

Aliquota contributiva: 35,73 di cui 9,19 carico dipendente

Contributi IVS su 19282,00 -> 19282,00 * 35,73% = 6889,46

Contributi minori su 12408,00 (31690,00 – 19282,00) -> 12408,00 * 2,73% = 338,74

Tag Denuncia

<Imponibile>19282</Imponibile>

<Contributo>6889,46</Contributo>

……

<EccedenzaMassimale>

<ImponibileEccMass>12408</ImponibileEccMass>

<ContributoEccMass>338,74</ContributoEccMass>

</EccedenzaMassimale>

11/2025

Retribuzione soggetta: 6690,00

Imponibile applicato IVS: 0,00

Aliquota contributiva: 35,73 di cui 9,19 carico dipendente

Contributi IVS -> 0,00

Contributi minori su 6690,00 -> 6690 * 2,73% = 338,74

Tag Denuncia

<Imponibile>0</Imponibile>

……

<EccedenzaMassimale>

<ImponibileEccMass>6690</ImponibileEccMass>

<ContributoEccMass>182,64</ContributoEccMass>

</EccedenzaMassimale>

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