Previdenza Complementare 2026: la guida completa alle novità della Legge di Bilancio

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – Commi 195-205, art. 1

Raffaele Morra  |  focus-lavoro.it  |  Marzo 2026

La Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) rappresenta la riforma più incisiva sulla previdenza complementare italiana dal D.Lgs. n. 252/2005. Con decorrenza principale dal 1° luglio 2026, introduce l’adesione automatica per i neoassunti del settore privato, innalza la deducibilità fiscale a 5.300 euro, amplia le opzioni di erogazione della prestazione e ridisegna le regole su portabilità, TFR e linee di investimento. La presente guida analizza tutte le novità operative di interesse per HR administrator, consulenti del lavoro e addetti paghe.

1. Quadro normativo di riferimento

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025. Le disposizioni in materia di previdenza complementare sono concentrate nei commi 195-205 dell’art. 1 e modificano il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (il testo unico della previdenza complementare). La maggior parte delle novità entra in vigore il 1° luglio 2026, fatta eccezione per l’innalzamento del limite di deducibilità fiscale, operativo già dal periodo d’imposta 2026 (1° gennaio 2026).

La riforma si inserisce in un contesto di progressivo deterioramento del tasso di sostituzione offerto dalla previdenza pubblica, legato all’applicazione generalizzata del metodo contributivo, all’allungamento dell’aspettativa di vita e al calo demografico. L’obiettivo del legislatore è rendere la previdenza complementare più attrattiva e accessibile, ampliandone la diffusione soprattutto tra i lavoratori più giovani.

LE NOVITÀ IN SINTESI (Legge n. 199/2025, commi 195-205)
Adesione automatica al fondo pensione negoziale per i neoassunti del settore privato (dal 1° luglio 2026)
Riduzione del termine di silenzio-assenso da 6 a 2 mesi (60 giorni)
Portabilità del contributo datoriale anche in caso di trasferimento a fondo aperto (dal 1° luglio 2026)
Innalzamento del limite di deducibilità fiscale da 5.164,57 a 5.300 euro (dal 1° gennaio 2026)
Aumento del limite di liquidazione in capitale dal 50% al 60% del montante (dal 1° luglio 2026)
Introduzione di tre nuove tipologie di rendita (dal 1° luglio 2026)
Estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS
Eliminazione del cumulo contributi previdenza complementare / pensione anticipata pubblica
Nuovo regime di investimento per le adesioni automatiche (lifecycle al posto del comparto garantito)

2. Adesione automatica per i neoassunti

2.1 Il nuovo meccanismo

A partire dal 1° luglio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta (cosiddetti “lavoratori di prima assunzione”), è prevista l’iscrizione automatica alla forma pensionistica collettiva indicata dagli accordi o contratti collettivi applicabili (CCNL, accordi territoriali o aziendali).

Sono esclusi dall’obbligo i lavoratori domestici. L’adesione automatica comporta il contestuale versamento di:

  • dell’intero TFR maturando;
  • del contributo a carico del datore di lavoro, nella misura minima prevista dal CCNL;
  • del contributo a carico del lavoratore, nella misura minima prevista dal CCNL.

Fanno eccezione i lavoratori la cui retribuzione annua lorda (RAL) sia inferiore all’importo dell’assegno sociale rivalutato: in questi casi non scatta l’obbligo di contribuzione.

2.2 Il diritto di recesso entro 60 giorni

Entro 60 giorni dalla data di assunzione (in luogo dei precedenti 6 mesi), il lavoratore può manifestare espressamente una volontà contraria all’adesione automatica. In questo caso può:

  • mantenere il TFR in azienda (o destinarlo al Fondo Tesoreria INPS per le aziende soggette all’obbligo);
  • scegliere una forma pensionistica complementare diversa da quella negoziale (fondo aperto o Piano Individuale Pensionistico – PIP), rinunciando però in questo caso al contributo datoriale.

2.3 Lavoratori non di prima assunzione

Dal 1° luglio 2026, contestualmente all’assunzione di un lavoratore che non sia alla prima esperienza lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a:

  • fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • verificare la scelta previdenziale già effettuata dal lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione.

Se il lavoratore non indica, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica destinare il TFR maturando, si applica automaticamente il medesimo meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori di prima assunzione.

▶  Impatto operativo per l’HR: è necessario aggiornare le procedure di onboarding per acquisire entro 60 giorni la dichiarazione del lavoratore. In assenza di dichiarazione, il sistema paghe dovrà attivare automaticamente l’iscrizione al fondo negoziale di riferimento.

3. Linee di investimento per le adesioni automatiche

La Legge di Bilancio 2026 modifica profondamente il criterio di investimento per le somme confluite tramite silenzio-assenso. Prima della riforma, il TFR conferito tacitamente veniva destinato automaticamente al comparto garantito del fondo pensione, che pur assicurando la restituzione del capitale limitava sensibilmente il potenziale rendimento.

Con le nuove disposizioni, i contributi derivanti da adesione automatica vengono investiti nel comparto più coerente con l’orizzonte temporale dell’iscritto e con la sua età anagrafica. In pratica:

  • se il fondo ha adottato il modello lifecycle (Life Cycle), le somme confluiscono automaticamente in quella linea;
  • in assenza di modello lifecycle, il fondo deve adottare le nuove regole di investimento definite dalla COVIP nelle istruzioni di aggiornamento attese entro il 30 giugno 2026.

Il legislatore precisa comunque che gli investimenti devono essere mantenuti a livelli prudenziali, evitando strategie troppo aggressive nella composizione dei portafogli.

▶  I fondi pensione devono aggiornare i propri statuti e regolamenti per recepire le nuove regole di default investment entro il 1° luglio 2026.

4. Portabilità del contributo datoriale

Una delle novità più rilevanti per i lavoratori che scelgono di trasferire la propria posizione riguarda la portabilità del contributo datoriale. La Legge n. 199/2025 elimina la clausola restrittiva dell’art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, in base alla quale il diritto al versamento del TFR maturato e del contributo datoriale, in caso di trasferimento a un fondo diverso, era subordinato alle condizioni stabilite dai contratti o accordi collettivi.

In concreto, il vecchio impianto produceva i seguenti effetti:

  • trasferimento da fondo chiuso a fondo aperto: il lavoratore perdeva il contributo datoriale;
  • trasferimento tra fondi chiusi: il contributo datoriale era regolato dagli accordi collettivi.

Con la nuova disciplina, decorsi due anni dalla partecipazione a una forma pensionistica complementare che prevede il contributo del datore di lavoro, il lavoratore può trasferire l’intera posizione individuale a un altro fondo pensione mantenendo il diritto al contributo datoriale, indipendentemente dalla tipologia di fondo di destinazione.

Questa disposizione, in vigore dal 1° luglio 2026, amplia concretamente la libertà di scelta del lavoratore e accresce la concorrenza tra le diverse forme pensionistiche.

▶  Impatto operativo: i datori di lavoro dovranno aggiornare le procedure di gestione delle posizioni previdenziali per garantire il versamento del contributo anche in caso di trasferimento a fondo aperto.

5. Deducibilità fiscale: il nuovo limite a 5.300 euro

Con effetto dal periodo d’imposta 2026 (1° gennaio 2026), il limite annuale di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Si tratta di un incremento di 135,43 euro (circa il +2,6%), che aggiorna un parametro rimasto invariato dalla conversione in euro dei vecchi 10 milioni di lire, senza mai essere rivalutato.

Rientrano nel plafond deducibile:

  • i contributi versati dal lavoratore (parte volontaria e parte contrattuale a suo carico);
  • i contributi versati dal datore di lavoro;
  • i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico;
  • le quote di TFR versate ai fondi pensione interni aziendali (cosiddetti fondi in conti individuali).

Non si tiene invece conto dell’ammontare del TFR ordinariamente accantonato e destinato al fondo pensione.

5.1 Maggiore deducibilità per i neo-occupati post 2007

Rimane confermata la disciplina agevolata per i lavoratori che hanno iniziato la propria attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 2006 (i cosiddetti neo-occupati post-2007). Per questi soggetti, il limite ordinario di 5.300 euro può essere elevato fino a 7.950 euro (in luogo dei precedenti 7.746,86 euro), nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, utilizzando gli spazi non sfruttati negli anni precedenti.

ParametroValore
Limite deducibilità ordinario (fino al 31/12/2025)5.164,57 €
Nuovo limite deducibilità (dal 1° gennaio 2026)5.300,00 €
Incremento+ 135,43 € (+2,6%)
Limite neo-occupati post-2007 (nuovo)fino a 7.950,00 €
DecorrenzaPeriodo d’imposta 2026

6. Prestazioni: nuova flessibilità in uscita

6.1 Aumento del capitale liquidabile

Con decorrenza dal 1° luglio 2026, il limite massimo del montante accumulato liquidabile in forma di capitale sale dal 50% al 60%. Rimane invariata la possibilità di liquidazione totale nei casi già previsti dal D.Lgs. n. 252/2005 (cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione superiore a 48 mesi, invalidità permanente, ecc.).

6.2 Nuove tipologie di rendita

Accanto alla tradizionale rendita vitalizia immediata, la Legge n. 199/2025 introduce tre nuove tipologie di rendita opzionabili, con caratteristiche e fiscalità differenziate:

Tipologia di renditaCaratteristiche principali
Rendita a durata definitaErogazione per un numero di anni pari alla speranza di vita residua, calcolata sulle tavole demografiche ISTAT. Tassazione: regime ordinario (15% – 9% in base all’anzianità di iscrizione).
Prelievi liberamente determinabiliFacoltà di prelevare più somme liberamente entro i limiti della rendita a durata definita. Tassazione: regime ordinario (15% – 9%).
Erogazione frazionata del montanteAccesso al montante accumulato in rate frazionate per un periodo non inferiore a 5 anni. Tassazione speciale: aliquota a titolo d’imposta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con riduzione massima di 5 punti percentuali (aliquota minima 15% dopo 35 anni di iscrizione).

6.3 Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

La Legge di Bilancio 2026 conferma l’intangibilità delle posizioni individuali nella fase di accumulo. In fase di erogazione, equipara alle tutele previste per le pensioni pubbliche le prestazioni erogate nelle seguenti forme:

  • rendita vitalizia immediata (già prevista);
  • rendita a durata definita (nuova);
  • prelievi liberamente determinabili (nuova).

Restano escluse da tali tutele le somme derivanti da riscatto totale o parziale, dalle anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa e da quelle richieste per altre esigenze. Tali somme, se liquidate su richiesta dell’iscritto, possono essere oggetto di rivalsa da parte dei creditori.

7. TFR e Fondo Tesoreria INPS: estensione dell’obbligo

Il comma 203 della Legge n. 199/2025 estende l’obbligo di versamento del TFR non destinato alla previdenza complementare al Fondo di Tesoreria INPS, secondo un calendario progressivo basato sul numero di dipendenti:

PeriodoSoglia dipendenti
2026 – 2027Aziende con almeno 60 dipendenti (media anno precedente)
2028 – 2031Aziende con almeno 50 dipendenti
Dal 2032Aziende con almeno 40 dipendenti

La novità principale rispetto alla previgente disciplina riguarda il requisito “dinamico”: l’obbligo scatta anche per i datori di lavoro che raggiungono la soglia negli anni successivi all’avvio dell’attività, non soltanto nell’anno di costituzione dell’impresa.

Sono escluse dall’obbligo nel biennio 2026-2027 le aziende con una media annua (dell’anno precedente) inferiore a 60 dipendenti.

▶  Attenzione: le aziende che nel corso del 2026 o del 2027 superino la soglia dei 60 dipendenti devono attivare immediatamente il flusso di versamento al Fondo Tesoreria INPS, indipendentemente dall’anno di costituzione. Le istruzioni operative INPS sono attese.

8. Abrogazione del cumulo previdenza complementare / pensione anticipata pubblica

La Legge di Bilancio 2026 abroga la norma introdotta l’anno precedente che consentiva ai cosiddetti “contributivi puri” (lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996) di sommare i contributi versati ai fondi pensione con quelli della previdenza pubblica per raggiungere anticipatamente i requisiti per la pensione anticipata.

La disposizione era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 ma non era mai stata resa operativa per mancanza dei provvedimenti attuativi. Con la sua abrogazione il legislatore chiude definitivamente questa finestra di accesso anticipato alla pensione pubblica tramite la previdenza complementare.

9. Adempimenti per datori di lavoro e HR administrator

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 impongono una revisione sostanziale dei processi HR e paghe. Di seguito i principali adempimenti da pianificare entro il 1° luglio 2026:

Adempimenti entro il 1° luglio 2026

  • Aggiornare le procedure di onboarding per l’acquisizione obbligatoria della dichiarazione previdenziale entro 60 giorni dall’assunzione.
  • Identificare il fondo pensione negoziale di riferimento per ogni CCNL applicato in azienda.
  • Configurare nel sistema paghe la gestione dell’adesione automatica e del versamento contestuale di TFR + contributo datoriale + contributo lavoratore.
  • Aggiornare il modello di informativa da consegnare ai lavoratori non di prima assunzione.
  • Verificare, per le aziende in prossimità delle soglie dimensionali, se scatta l’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS.
  • Adeguare le comunicazioni ai lavoratori sui nuovi limiti di deducibilità fiscale (5.300 euro dal 1° gennaio 2026).
  • Attendere le istruzioni operative INPS per l’estensione dell’obbligo TFR al Fondo Tesoreria.
  • Monitorare le nuove istruzioni COVIP sui fondi pensione, attese entro giugno 2026.

10. Considerazioni conclusive

La riforma della previdenza complementare introdotta dalla Legge n. 199/2025 rappresenta una svolta strutturale nel secondo pilastro previdenziale italiano. Il passaggio dal silenzio-assenso (con termine a 6 mesi) all’adesione automatica vera e propria (con opt-out entro 60 giorni) amplia significativamente la platea dei lavoratori iscritti ai fondi pensione fin dall’inizio della carriera, con effetti attesi di lungo periodo sul montante accumulato.

Sul fronte dell’erogazione, le nuove forme di rendita e l’innalzamento del capitale liquidabile aumentano la flessibilità per il lavoratore al momento del pensionamento, introducendo però anche nuove complessità nella scelta del regime di uscita più conveniente. La fiscalità differenziata delle nuove rendite – in particolare l’aliquota del 20% per l’erogazione frazionata – impone una valutazione attenta da parte di consulenti e lavoratori.

Per chi opera in ambito HR e paghe, la sfida principale è quella di aggiornare in tempi brevi procedure, sistemi informativi e documentazione, in attesa dei provvedimenti attuativi di INPS e COVIP che renderanno pienamente operative tutte le nuove disposizioni.

Riferimenti normativi

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – GU n. 305 del 31/12/2025 – commi 195-205, art. 1
  • D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 – Disciplina delle forme pensionistiche complementari (testo modificato)
  • D.Lgs. 5 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (per le rendite assicurative)
  • Istruzioni COVIP – in attesa di aggiornamento entro il 1° luglio 2026
  • Istruzioni operative INPS – Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026

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