Congedo parentale: diritti, indennità e calcoli

Il congedo parentale rappresenta uno degli strumenti principali di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. È disciplinato dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità e paternità), che ha recepito e coordinato le normative in materia, con successive modifiche introdotte anche dal D.Lgs. 80/2015, dalla Legge di Bilancio 2023, 2024 e 2025

Quanti sono i giorni/mesi di congedo parentale

Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, per un periodo complessivo massimo di 10 mesi, così ripartiti:

  • Madre lavoratrice: fino a 6 mesi
  • Padre lavoratore: fino a 6 mesi (estendibili a 7 se utilizza almeno 3 mesi consecutivi)
  • Genitore solo: fino a 11 mesi
  • Genitori adottivi e affidatari, la legge prevede che siano equiparati ai genitori naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali

Il totale dei periodi non può superare i 10 mesi complessivi (11 se il padre esercita il diritto a 7 mesi).

Genitore solo
La condizione di “genitore solo” si ha nei casi di morte dell’altro genitore o grave infermità, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

Novità Principali per il 2025

La principale novità riguarda l’indennità per il congedo parentale, che viene ulteriormente aumentata. Per i genitori lavoratori dipendenti, nel 2025, è previsto che tre mesi di congedo parentale siano retribuiti all’80% della retribuzione.

  • Primo mese: introdotto con la Legge di Bilancio 2023.
  • Secondo mese: introdotto con la Legge di Bilancio 2024.
  • Terzo mese: introdotto con la Legge di Bilancio 2025.

Questa indennità maggiorata spetta se il congedo di maternità o paternità obbligatorio è terminato dopo il 31 dicembre 2024, oppure se il figlio è nato o è entrato in famiglia (in caso di adozione o affidamento) dal 1° gennaio 2025.

Riepilogo dei Congedi per Genitori Lavoratori Dipendenti

Il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) disciplina i seguenti congedi:

1. Congedo di Maternità Obbligatorio

  • Chi ne ha diritto: la madre lavoratrice.
  • Durata: 5 mesi complessivi. Solitamente si fruisce 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo. Esiste la possibilità di scegliere di fruire di tutti i 5 mesi dopo il parto, previa certificazione medica.
  • Indennità: 100% della retribuzione.

2. Congedo di Paternità Obbligatorio

  • Chi ne ha diritto: il padre lavoratore dipendente.
  • Durata: 10 giorni lavorativi, anche non continuativi, da fruire nel periodo compreso tra i 2 mesi precedenti e i 5 mesi successivi al parto. In caso di parto plurimo, la durata raddoppia a 20 giorni.
  • Indennità: 100% della retribuzione.
  • Modalità di fruizione: il congedo è obbligatorio e non frazionabile a ore. Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni scelti, con un preavviso di almeno 5 giorni.

3. Congedo Parentale (Facoltativo)

Questo congedo è un diritto individuale di entrambi i genitori e può essere fruito alternativamente o contemporaneamente.

  • Chi ne ha diritto: entrambi i genitori, fino al compimento del 12° anno di età del figlio.
  • Durata complessiva: 10 mesi, che possono diventare 11 se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Per il genitore solo, la durata massima è di 11 mesi.

Riepilogo:

  • Madre lavoratrice: fino a 6 mesi;
  • Padre lavoratore: fino a 6 mesi (estendibili a 7 se utilizza almeno 3 mesi consecutivi)
  • Genitore solo: fino a 11 mesi
  • Indennità e modalità di fruizione (Novità 2025):
    • 3 mesi retribuiti all’80%: possono essere fruiti in modo alternativo tra i genitori. Se uno dei genitori ne usufruisce per 2 mesi, all’altro ne rimane solo uno con la stessa indennità. Questi mesi devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).
    • 6 mesi retribuiti al 30%: i restanti mesi di congedo parentale spettano con un’indennità ridotta al 30%.
    • Periodi non indennizzati: i periodi successivi ai 9 mesi complessivi non sono indennizzati, a meno che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS.

Modalità di Richiesta

La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’INPS prima dell’inizio del periodo di assenza, tramite uno dei seguenti canali:

  • Portale INPS: accedendo con SPID, CIE o CNS.
  • Contact Center INPS: chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da cellulare).
  • Istituti di Patronato: che offrono assistenza gratuita.

Inoltre, il lavoratore è tenuto a dare un preavviso al proprio datore di lavoro, in genere di almeno 5 giorni. Se il congedo viene fruito su base oraria, il preavviso può essere di 48 ore.

Il Diritto Individuale e il Diritto di Coppia

La logica del congedo parentale si basa su una combinazione di diritti individuali e un monte ore complessivo per la coppia.

  • Diritto individuale non trasferibile: Ogni genitore ha diritto a un periodo di congedo non trasferibile all’altro. Tradizionalmente, la madre ha diritto a 6 mesi di congedo e il padre a 6 mesi, per un totale complessivo di 10 mesi.
  • Aumento dell’indennità per il 2025: A partire dal 2025, tre mesi di congedo parentale sono retribuiti all’80% della retribuzione. Questi mesi sono alternativi tra i genitori. Questo significa che:
    • Se la madre prende 2 mesi al 80%, al padre ne rimane solo 1 al 80%.
    • Se il padre prende 2 mesi al 80%, alla madre ne rimane solo 1 al 80%.
    • Entrambi possono prendere 1 mese e mezzo a testa al 80%.

La Ripartizione Dettagliata dei Mesi (con le novità del 2025)

La ripartizione totale del congedo parentale (fino a un massimo di 10 mesi complessivi per la coppia, che possono diventare 11) funziona così:

Indennità all’80% (fino al sesto anno di vita del bambino)

  • 3 mesi complessivi per la coppia, alternativi tra i genitori. Questi mesi sono a scelta:
    • Possono essere fruiti da un solo genitore (es. la madre ne prende 3) e l’altro non ne beneficia.
    • Possono essere ripartiti (es. 2 mesi alla madre e 1 al padre).
  • Nota bene: Se un genitore fruisce di questi mesi, non può usufruire dei mesi indennizzati al 30% che gli spetterebbero. Questo perché i 3 mesi al 80% fanno parte del monte totale di 9 mesi indennizzati (vedi punto successivo).

Indennità al 30% (fino al dodicesimo anno di vita del bambino)

  • 9 mesi complessivi indennizzati: A partire dai 3 mesi all’80%, rimangono altri 6 mesi indennizzati al 30%.
  • Suddivisione dei 9 mesi indennizzati totali:
    • Madre: 3 mesi non trasferibili.
    • Padre: 3 mesi non trasferibili.
    • 3 mesi di cui possono godere alternativamente i genitori.
    • Nota bene: Se uno dei 3 mesi all’80% viene fruito da uno dei genitori, questo riduce il monte di 9 mesi indennizzati.

Come viene elevato il totale?

  • Il totale dei mesi indennizzati (9) può essere elevato a 10 se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi, portando il totale dei mesi di congedo per la coppia a 11. In questo caso il padre avrà 7 mesi di congedo e la madre 4, o viceversa, ma con un massimo di 7 mesi per il padre e di 6 per la madre.

Esempi Pratici di Ripartizione

  1. Caso 1: Un genitore fruisce di tutto il congedo indennizzato all’80%.
    • La madre prende 3 mesi all’80%. Al padre non spetta più l’indennità maggiorata.
    • La madre può poi prendere altri 6 mesi al 30%.
    • Il padre può prendere il suo periodo di congedo non indennizzato.
  2. Caso 2: I genitori si dividono i mesi indennizzati all’80%.
    • La madre prende 2 mesi all’80% e il padre 1 mese all’80%.
    • Successivamente, i due genitori possono fruire degli altri 6 mesi indennizzati al 30% secondo le regole standard.
  3. Caso 3: Il congedo è frazionato.
    • I genitori possono decidere di alternare i periodi di congedo anche per brevi periodi (es. una settimana per uno, una settimana per l’altro).
    • Possono anche prendere il congedo in contemporanea, ma i mesi che utilizzano contemporaneamente verranno contati per entrambi i limiti individuali e per quello complessivo. Ad esempio, se la madre prende 1 mese di congedo e il padre 1 mese, il totale complessivo di congedo fruito dalla coppia sarà di 2 mesi.

In Sintesi:

GenitoreMesi Indennizzati all’80% (entro 6 anni)Mesi Indennizzati al 30% (entro 12 anni)Mesi di congedo Totale
MadreMinimo 0, massimo 3 mesiFino a 6 mesiFino a 6 mesi
PadreMinimo 0, massimo 3 mesiFino a 6 mesiFino a 6 mesi
Coppia3 mesi complessivi6 mesi complessivi10 mesi complessivi
  • Il totale di 10 mesi della coppia può essere portato a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo.
  • I mesi non indennizzati (quelli che superano i 9 mesi totali indennizzati per la coppia) possono essere fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino. L’indennità al 30% spetta solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione INPS.

Tabella di sintesi

VoceDettagli
Età massima del bambino12 anni
Durata massima complessiva (entrambi i genitori)10 mesi (11 se il padre utilizza almeno 3 mesi consecutivi)
Durata massima madre6 mesi
Durata massima padre6 mesi (7 mesi se ne utilizza almeno 3 consecutivi)
Durata massimo genitore solo11 mesi
Modalità di fruizioneContinuativa, frazionata a mesi/giorni/ore; alternata tra i genitori
Preavviso al datore di lavoro5 giorni (2 giorni in caso di fruizione oraria)
Indennità 2025Primi 3 mesi complessivi (per ciascun genitore, non trasferibili): 80% della retribuzione (da utilizzare entro i 6 anni di vita del figlio)
Ulteriori 6 mesi complessivi: 30% della retribuzione (fino a 12 anni di età)
Eventuale 10°-11° mese: non retribuito, salvo redditi bassi

Ripartizione e modalità di utilizzo tra i genitori

GenitoreMassimo spettanteCondizioni particolariIndennità
MadreFino a 6 mesiPuò iniziare a fruire subito dopo il congedo obbligatorio di maternità3 mesi all’80% + resto al 30%
PadreFino a 6 mesi (7 se ne usa almeno 3 consecutivi)Può fruire dopo il congedo obbligatorio di paternità (10 gg) o in alternanza alla madre3 mesi all’80% + resto al 30%
Genitore soloFino a 11 mesiPer vedovo/a, affidatario esclusivo, genitore single3 mesi all’80% + resto al 30%

Come calcolare il numero dei mesi spettanti in caso di fruizione ad ore e frazionata

Il calcolo del congedo parentale fruito in ore o per periodi non interi può sembrare complesso, ma segue delle regole precise stabilite dall’INPS. L’obiettivo è convertire le ore di congedo in giorni e, di conseguenza, in mesi, per poterle detrarre dal monte totale a disposizione.

Precisiamo che l’INPS con il messaggio n. 2078 del 30-06-2025 comunica che è nel portale dell’istituto viene messa a disposizione di tutti i cittadini una nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale” tramite la quale sarà possibile per ogni figlio consultare i periodi di congedo fruiti.

Ecco i principi di base e le modalità di calcolo:

1. Conversione da Ore a Giorni

La conversione si basa sull’orario di lavoro contrattuale. In generale, l’INPS converte le ore di congedo in giorni lavorativi prendendo come riferimento la giornata lavorativa media.

  • Principio generale: La somma delle ore di congedo parentale fruite su base oraria non può superare il numero di ore corrispondente alla durata massima del congedo parentale per il periodo di riferimento. La fruizione su base oraria è consentita in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero contrattualmente previsto.
  • Formula di calcolo: Per convertire le ore di congedo in giorni, si divide il totale delle ore di congedo fruite per il numero di ore di una giornata lavorativa. Ad esempio, se l’orario settimanale è di 40 ore su 5 giorni, una giornata lavorativa equivale a 8 ore. Se hai fruito di 4 ore di congedo, ti verrà decurtata mezza giornata.

2. Fruizione a Giorni (per periodi non interi)

Per chi usufruisce del congedo a giorni e non a mesi interi occorre utilizzare, per determinare il massimale di spettanza, le seguenti regole pratiche:

  • Conta tutti i giorni di calendario in cui si è in congedo, non solo i lavorativi. Si contano di fatto anche il sabato e la domenica non lavorativi purché rientranti in un periodo di congedo parentale. Perché tali giorni non vengano computati nel periodo di congedo parentale, il lavoratore deve riprendere l’attività lavorativa. Le ferie, o le assenze ad altro titolo, non comportano ripresa dell’attività lavorativa e pertanto non interrompono il congedo parentale (vedi FAQ congedo parentale 2023 e 2024 messi a disposizione dall’INPS).
  • Ogni mese = 30 giorni convenzionali (non si fa distinzione se il mese è di 28, 30 o 31 giorni).
  • L’INPS arrotonda per sommatoria: si accumulano i giorni richiesti fino a raggiungere 30, a quel punto si considera un mese intero.

Esempio di calcolo

Giorni di congedo fruitiEquivalente mesi (30 giorni = 1 mese)Note
5 giorni0,17 mesiConteggiati come parte di mese, si sommano ad altri periodi.
10 giorni0,33 mesiIdem, non si perde nulla: si accumula.
15 giorni0,5 mesiEquivalente a mezzo mese.
20 giorni0,67 mesiSomma utile per arrivare a 1 mese.
25 giorni0,83 mesiSempre sommabili.
30 giorni1 meseMese intero conteggiato.
45 giorni1,5 mesiEquivalente a un mese e mezzo.
60 giorni2 mesiDue mesi interi.
75 giorni2,5 mesiSi conteggiano anche i “mezzi mesi”.

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