Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 18 luglio 2025, n. 106, il legislatore introduce una nuova tutela dedicata ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti, rafforzando il quadro dei diritti già delineato dalla storica Legge 104/1992. Non si tratta di una riforma sostitutiva, ma di un intervento complementare, che amplia il perimetro delle protezioni riconosciute alle persone che vivono una condizione di fragilità sanitaria.
| Aspetto | Legge 106/2025 |
|---|---|
| Destinatari | Lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti (≥ 74%) con certificazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata |
| Finalità | Tutelare la continuità lavorativa del soggetto malato. Conservazione del posto e diritto allo smart working decorso il periodo di congedo. |
| Congedo | Fino a 24 mesi, non retribuito, ma con conservazione del posto (articolo 1 comma1). Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi. |
| Permessi retribuiti | 10 ore aggiuntive annue di permessi retribuiti (articolo 2, comma 1) per cure ed esami con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Al comma 2 del medesimo articolo viene specificato che l’indennità economica viene calcolata secondo I criteri della malattia di conseguenza l’indennità anticipata dal datore di lavoro terrà conto della retribuzione del mese precedente e delle relative mensilità aggiuntive con incidenza sulla matirazione del rateo. |
Alla data del presente articolo non sono ancora state emanate le istruzioni operative dell’INPS per la gestione della nuova misura nel flusso UNIEMENS.
La legge rappresenta un primo passo importante verso il riconoscimento e la tutela dei lavoratori che affrontano malattie gravi. Tuttavia, in assenza di una piena copertura retributiva, lo sforzo compiuto potrebbe non essere sufficiente. È auspicabile che, anche attraverso il contributo dei datori di lavoro o della contrattazione collettiva, vengano individuate ulteriori forme di sostegno capaci di ampliare concretamente il quadro dei diritti e delle tutele.
